Gli interventi di risparmio energetico degli edifici esistenti sono premiati dallo Stato con una particolare agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d'imposta sui redditi Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o Ires (imposta sul reddito delle società) pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ripartita in 10 rate annuali di pari importo. (Dlgs 11 marzo 2008, prorogato a tutto il 2011 con la L. 13 dicembre 2010, n. 220)
Tali agevolazioni fiscali sono concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano le spese sostenute per:
La detrazione fiscale è soggetta a limiti di importo che variano a seconda del tipo di intervento:
INTERVENTO | DETRAZIONE MASSIMA |
Riqualificazione energetica di edifici esistenti |
100.000 € (55% di 181.818,18 €) |
Involucro edifici |
60.000 € (55% di 109.090,90 €) |
Installazione di pannelli solari |
60.000 € (55% di 109.090,90 €) |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale |
30.000 € (55% di 54.545,45 €) |
L' agevolazione fiscale per il risparmio energetico può essere usufruita unicamente a condizione che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività di impresa o professionale)
Chi può usufruirne?
Possono usufruire della detrazione 55% tutti i contribuenti che possiedono l’immobile oggetto di intervento.
In particolare:
I benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi li utilizza.
Spese detraibili
E’ possibile usufruire della detrazione sia per le spese per i lavori edili connessi all’intervento di risparmio energetico, sia per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Cumulabilità
La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.
Inoltre non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Nel caso in cui siano attuati più interventi agevolabili, semprechè cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.